ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il compenso del difensore di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato dal magistrato che ha trattato il procedimento, ai sensi degli artt. 82, 83 e 170 del D.P.R. 115/2002. La presente sezione illustra le fasi del procedimento di liquidazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
1. Quando si presenta l’istanza
L’istanza di liquidazione viene presentata dopo il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e riguarda un unico procedimento definito, sia esso di competenza del Tribunale che dell’Ufficio di Sorveglianza. Nel settore della Sorveglianza la liquidazione avviene normalmente al termine del procedimento, salvo i casi in cui la legge consente il riconoscimento del compenso per singole attività o fasi.
2. Dove si presenta l’istanza
Le istanze devono essere depositate esclusivamente in modalità telematica tramite:
3. Fasi del procedimento di liquidazione
a) Deposito telematico dell’istanza
L’istanza viene trasmessa tramite SIAMM, che effettua una prima verifica formale sull’ammissibilità dei documenti allegati.
b) Verifica e registrazione da parte dell’Ufficio Spese di Giustizia
L’Ufficio Spese di Giustizia controlla la completezza degli allegati e accetta o rifiuta l’istanza. In caso di accettazione viene assegnato il numero SIAMM, che identifica l’intera procedura di pagamento. Successivamente l’istanza viene registrata sul SIUS, dove il difensore può seguire le attività di cancelleria fino all’emissione del decreto.
c) Esame del magistrato
d) Emissione del decreto di liquidazione
Il magistrato emette un decreto di liquidazione (positivo o negativo), che viene caricato nel sistema e notificato al difensore, alla parte assistita e alla Procura, ove previsto.
e) Decorrenza del termine di opposizione ed esecutività
Trascorsi 30 giorni dalla notificazione del decreto, in assenza di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, la Cancelleria appone la data di esecutività. L’esecutività viene comunicata all’Ufficio Spese di Giustizia, che aggiorna la pratica su SIAMM, rendendola visibile al difensore.
f) Emissione della fattura elettronica
Solo dopo l’esecutività, il difensore può emettere la fattura elettronica tramite SDI, intestata a:
Ministero della Giustizia – Tribunale di Sorveglianza di Napoli – Spese di Giustizia
Codice Univoco Ufficio (C.U.): 2RCJXI
La fattura deve riportare il numero SIAMM e allegare il decreto di liquidazione.
g) Pagamento
Il pagamento è effettuato dal Funzionario Delegato della Corte d’Appello di Napoli, secondo i flussi SIAMM/Spedigius e la disponibilità dei fondi.
4. Opposizione al decreto di liquidazione (art. 170 D.P.R. 115/2002)
Il difensore può proporre opposizione contro il decreto di liquidazione o contro il rigetto dell’istanza, mediante ricorso al Tribunale civile competente entro 30 giorni dalla notifica del decreto.
5. Documenti da allegare all’istanza
6. Quando non presentare l’istanza
7. Codici e informazioni utili
Codice Univoco Ufficio (C.U.): 2RCJXI