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Istanza di riabilitazione


Cos’è

La riabilitazione penale è un provvedimento che consente alla persona condannata – che abbia dato prova di sicuro ravvedimento – di ottenere:

  • l’estinzione delle pene accessorie (ad es. interdizione dai pubblici uffici)
  • l’eliminazione di ogni altro effetto penale della condanna

Con la riabilitazione la persona riacquista pienamente le capacità eventualmente perdute.
La concessione della riabilitazione è annotata sul certificato penale.

Nel menù “Moduli” è disponibile un fac-simile dell’istanza di riabilitazione, che riporta tutti i requisiti necessari e la struttura dell’istanza.


Leggi e regolamenti

  • Artt. 178 e 179 c.p.
  • Legge n. 14/2004

Chi può richiederla

Può presentare domanda la persona condannata che si trovi nelle seguenti condizioni:

  1. Decorso del termine di legge, calcolato dal momento in cui la pena risulta estinta:
    • 3 anni
    • 8 anni se dichiarato recidivo (art. 99 co. 2, 3, 4 c.p.)
    • 10 anni in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza (artt. 102–108 c.p.)
  2. Buona condotta durante tale periodo (assenza di denunce o procedimenti pendenti).
  3. Risarcimento del danno alla parte offesa, quando dovuto.
  4. Assenza (o revoca) di misure di sicurezza e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo comprovata impossibilità.
  5. Pagamento delle spese processuali.

La riabilitazione può essere richiesta sia per tutte le condanne sia solo per alcune (riabilitazione parziale).


Come presentare la domanda

La domanda:

  • è redatta in carta semplice;
  • può essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore (con mandato o delega autenticata);
  • può essere generica se il richiedente non ricorda gli estremi delle sentenze;
  • viene rilasciata ricevuta di deposito su richiesta.

Dimostrazione del risarcimento del danno

  • Il risarcimento può risultare da:
  • dichiarazione della parte lesa;
  • comprovante bancario (assegno o quietanza);
  • indicazioni contenute nella sentenza;
  • ogni altra prova documentale;
  • oppure dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di adempiere.

Revoca della riabilitazione

La riabilitazione può essere revocata se, entro 7 anni, la persona commette un nuovo delitto non colposo con condanna a pena non inferiore a 2 anni di reclusione o più grave.


Ipotesi breve (art. 179 c.p.)

Se la pena inflitta non supera 1 anno e il danno è stato interamente risarcito, la pena rimane sospesa per 1 anno e, decorso tale termine senza nuove condanne, la riabilitazione viene concessa automaticamente.


Documentazione da allegare (quando disponibile)

Per agevolare la rapida trattazione dell’istanza, è consigliato allegare:

  • Copia conforme della/e sentenza/e oggetto della richiesta;
  • Certificato dell’Ufficio Recupero Crediti relativo al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;
  • Documentazione che attesti il risarcimento del danno alla parte offesa, se previsto.

Il fac-simile dell’istanza è disponibile nella sezione “Moduli”.

Lista degli allegati

Allegati

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