Cos’è
La riabilitazione penale è un provvedimento che consente alla persona condannata – che abbia dato prova di sicuro ravvedimento – di ottenere:
- l’estinzione delle pene accessorie (ad es. interdizione dai pubblici uffici)
- l’eliminazione di ogni altro effetto penale della condanna
Con la riabilitazione la persona riacquista pienamente le capacità eventualmente perdute.
La concessione della riabilitazione è annotata sul certificato penale.
Nel menù “Moduli” è disponibile un fac-simile dell’istanza di riabilitazione, che riporta tutti i requisiti necessari e la struttura dell’istanza.
Leggi e regolamenti
- Artt. 178 e 179 c.p.
- Legge n. 14/2004
Chi può richiederla
Può presentare domanda la persona condannata che si trovi nelle seguenti condizioni:
- Decorso del termine di legge, calcolato dal momento in cui la pena risulta estinta:
- 3 anni
- 8 anni se dichiarato recidivo (art. 99 co. 2, 3, 4 c.p.)
- 10 anni in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza (artt. 102–108 c.p.)
- Buona condotta durante tale periodo (assenza di denunce o procedimenti pendenti).
- Risarcimento del danno alla parte offesa, quando dovuto.
- Assenza (o revoca) di misure di sicurezza e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo comprovata impossibilità.
- Pagamento delle spese processuali.
La riabilitazione può essere richiesta sia per tutte le condanne sia solo per alcune (riabilitazione parziale).
Come presentare la domanda
La domanda:
- è redatta in carta semplice;
- può essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore (con mandato o delega autenticata);
- può essere generica se il richiedente non ricorda gli estremi delle sentenze;
- viene rilasciata ricevuta di deposito su richiesta.
Dimostrazione del risarcimento del danno
- Il risarcimento può risultare da:
- dichiarazione della parte lesa;
- comprovante bancario (assegno o quietanza);
- indicazioni contenute nella sentenza;
- ogni altra prova documentale;
- oppure dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di adempiere.
Revoca della riabilitazione
La riabilitazione può essere revocata se, entro 7 anni, la persona commette un nuovo delitto non colposo con condanna a pena non inferiore a 2 anni di reclusione o più grave.
Ipotesi breve (art. 179 c.p.)
Se la pena inflitta non supera 1 anno e il danno è stato interamente risarcito, la pena rimane sospesa per 1 anno e, decorso tale termine senza nuove condanne, la riabilitazione viene concessa automaticamente.
Documentazione da allegare (quando disponibile)
Per agevolare la rapida trattazione dell’istanza, è consigliato allegare:
- Copia conforme della/e sentenza/e oggetto della richiesta;
- Certificato dell’Ufficio Recupero Crediti relativo al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;
- Documentazione che attesti il risarcimento del danno alla parte offesa, se previsto.
Il fac-simile dell’istanza è disponibile nella sezione “Moduli”.